Ammortizzatori Sociali
Misure concrete per dare sostegno al reddito.
Gli ammortizzatori sociali sono un insieme di misure che vengono adottate allo scopo di sostenere da un punto di vista economico i lavoratori che rimangono senza lavoro o che vengono sospesi dal lavoro, ad esempio nel caso di cassa integrazione.
Il Jobs Act introduce una serie di grandi novità in tema di ammortizzatori sociali, orientate a raggiungere tre obiettivi:
Inclusione
di lavoratori ed imprese
Semplificazione
e certezza per le imprese
Razionalizzazione
degli interventi
Come si distinguono
Le due categorie di ammortizzatori sociali.
Ammortizzatori sociali per perdita
involontaria del posto di lavoro
Sono misure rivolte ai lavoratori che rimangono disoccupati e che, grazie a questi interventi, ricevono supporto economico:
- NASpI : è la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, introdotta dal decreto n.22/2015 del Jobs Act. Si tratta di un’indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori subordinati. Prende il posto dell’ASpI che era in vigore dal 2012.
- Dis-Coll : è un’indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori che erano assunti con contratti di collaborazione e hanno perso il posto di lavoro.
- Contratto di ricollocazione: misura non ancora operativa, prevede di assegnare al lavoratore rimasto disoccupato una somma da spendere in percorsi di formazione e riqualificazione professionale.
- Mobilità: è un’indennità dedicata ai lavoratori che sono stati licenziati, in attesa che vengano ricollocati. La mobilità può essere di due tipi: ordinaria o in deroga.
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
Si tratta di misure volte a supportare quei lavoratori che vedono il proprio lavoro sospeso, ad a causa di difficoltà e crisi:
- Cassa integrazione: è un’indennità versata dal datore di lavoro ai dipendenti a cui ha ridotto o sospeso l’attività lavorativa in seguito a condizioni di difficoltà. Si può trattare di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.
- Fondi di solidarietà di comparto: riconoscono un’indennità a dipendenti di realtà aziendali che non possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e che si trovano in situazione di difficoltà.
Tipologie e caratteristiche
A chi sono rivolti, come ottenerli e richiederli
Mobilità in deroga
Tra gli ammortizzatori sociali, la mobilità in deroga è un’indennità rivolta a coloro che hanno perso il lavoro e va a sostituirsi alla retribuzione. Dal 1 gennaio 2017 la mobilità in deroga confluisce nella NASpI.
La gestione della Mobilità in deroga fa capo alla disciplina regionale che viene stabilita di anno in anno: per questo possono essere previste delle differenze a seconda dalle Regione di riferimento.
A chi spetta la Mobilità in deroga
La mobilità in deroga spetta ai lavoratori subordinati – anche apprendisti e somministrati – che non hanno diritto alla mobilità ordinaria e alla disoccupazione, e il cui rapporto di lavoro è cessato per uno dei seguenti motivi:
- Licenziamenti collettivi
- Giustificato motivo oggettivo
- Per recesso dall’apprendistato
- Per cessazione di contratto a termine, anche in somministrazione (dal 1 gennaio 2016 i somministrati percepiranno l’indennità di sostegno al Reddito da parte del Fondo Bilaterale di comparto delle Agenzie per il lavoro con cassa in deroga)
Inoltre la mobilità in deroga è rivolta anche a quei lavoratori che hanno usufruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
Come ottenere la Mobilità in deroga
Per poter ottenere la mobilità in deroga bisogna avere maturato 12 mesi di anzianità aziendale fino alla data di licenziamento svolti presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio.
In tale calcolo possono essere comprese anche mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro presso la gestione separata Inps a condizione che:
- non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni
- il lavoratore presti la propria attività per un unico datore di lavoro (regime di monocommittenza)
- il reddito sia superiore a 5.000 euro, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l’anzianità aziendale
È fondamentale inoltre che il lavoratore abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Se il lavoratore si rifiuta, perde il diritto a qualsiasi prestazione.
A quanto ammonta
L’indennità risulta pari all’80% della retribuzione teorica lorda spettante. L’importo non può tuttavia superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Si consiglia, comunque, di consultare gli accordi sottoscritti tra azienda, sindacati e Regione in vigore al 2015.
Quanto dura
La durata della mobilità in deroga è fissata dai singoli accordi territoriali. Tuttavia, con la circolare Inps n. 107 del 27 maggio 2015 sono stati definiti i limiti massimi di durata per la mobilità in deroga 2015.
La distinzione viene fatta tra il lavoratore che ha già fruito nei 3 anni precedenti del trattamento e il lavoratore che non ne ha usufruito.
Cassa integrazione
Quando un’impresa si trova in situazioni di difficoltà e si vede costretta a sospendere l’attività lavorativa per tutti i suoi dipendenti o una parte di essi, può beneficiare della cassa integrazione.
La Cassa Integrazione (o Cassa Integrazione Guadagni – CIG) rientra tra gli ammortizzatori sociali attivati a favore di lavoratori con contratto di lavoro dipendente (ovvero in costanza di rapporto di lavoro) e prevede il conguaglio, da parte dell’Inps, di un’indennità che il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori ai quali ha ridotto o sospeso l’attività lavorativa.
La cassa integrazione può essere di tre tipi:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
- Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
- In deroga o Fondo di Solidarietà di comparto
Le differenze tra la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono legate essenzialmente alle cause che portano un’azienda a fare richiesta di queste forme di ammortizzatori sociali:
- La Cassa integrazione ordinaria viene richiesta nei casi in cui l’azienda si trovi in situazioni di crisi momentanee dovute a condizioni temporanee di mercato e la cui responsabilità non è né del datore di lavoro né dei lavoratori
- La Cassa integrazione straordinaria invece viene richiesta in casi diriconversione, ristrutturazione, fallimento aziendale o crisi a livello di settore o territorio
- La Cassa integrazione in deroga, invece, si applica ad aziende e lavoratori che non possono beneficiare della cassa integrazione ordinaria né di quella straordinaria
Cassa integrazione straordinaria
La Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che prevede un’indennità sostitutiva per quei lavoratori dipendenti che siano stati sospesi dal lavoro o abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro. Si distingue dalla cassa integrazione ordinaria per via dei motivi che spingono un’azienda a fare ricorso alla cassa integrazione.
Mentre la Cassa integrazione ordinaria viene richiesta in casi di crisi momentanee, la Cassa integrazione straordinaria viene richiesta in casi di riconversione, ristrutturazione, fallimento o crisi a livello di settore o territorio
Cassa Integrazione straordinaria: quando si chiede
Viene richiesta dall’azienda per le seguenti motivazioni:
- Riorganizzazione aziendale
- Crisi aziendale, ad esclusione (dal 1 gennaio 2016) dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
- Contratto di solidarietà
A chi spetta?
A tutti i dipendenti assunti con contratto subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e i dirigenti), che abbiano un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni, assunti da parte di aziende che:
– occupano più di 15 dipendenti. I settori di riferimento, in termini generali , sono le aziende industriali, edili, artigiane, di pulizia, ausiliari servizio ferroviario e cooperative trasformazione prodotti agricoli e imprese di vigilanza ( art 20 co 1 DLGS 184/2015)
– occupano più di 50 dipendenti. I settori di riferimento, in termini generali, sono imprese che hanno a che fare con attività commerciali, agenzie di viaggio e turismo, imprese del trasporto aereo, partiti e movimenti politici.(art 20 co 1 DLGS 184/2015)
Quanto dura?
- Se la causa è una riorganizzazione aziendale, la una durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile
- Se la causa è una crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi, in alcuni casi prorogabile
- In caso di contratto di solidarietà, la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza cassa integrazione ordinaria o altre causali di cassa integrazione straordinaria nel quinquennio
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità di cassa integrazione straordinaria ammonta all’80% lordo della retribuzione globale, sono previsti dei massimali che variano di anno in anno.
Per il 2015 gli importi massimi mensili sono:
- 971,71 euro in caso di retribuzione mensile pari o inferiore a 2.102,24
- 1.167,91 euro in caso di retribuzione mensile è superiore a 2.102,24
Sia per la CIGO che per la CIGS, con effetto del 1 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2016, tali massimali sono aumentati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Cassa integrazione ordianaria
La Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) consiste in un’indennità economica che va a sostituire la retribuzione di quei lavoratori dipendenti che, per motivi legati a crisi temporanee, vengono sospesi dal lavoro o subiscono una riduzione dell’orario di lavoro. La CIGO è una misura che rientra tra gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
Quando si chiede?
Viene richiesta dall’azienda per le seguenti motivazioni:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (ad esempio quando si rompe un macchinario o è necessario sistemare i locali produttivi, oppure quando si verificano eventi atmosferici o stagionali fortemente impattanti)
- situazioni temporanee di mercato (ad esempio perdita di commesse o di ordini)
A chi spetta?
A tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) assunti da parte di aziende del settore industriale, manifatturiero, dei trasporti , produzione e distribuzione energia, acqua e gas.
I lavoratori, per poter usufruire della cassa integrazione, devono possedere un’anzianità di almeno 90 giorni all’interno dell’unità produttiva per la quale viene richiesta la misura. Questo requisito legato all’anzianità tuttavia non è necessario per CIGO che vengono richieste a causa di eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Quanto dura?
La cassa integrazione ordinaria dura per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. In caso di cassa integrazione ordinaria relativa a più periodi non consecutivi la durata massima complessiva è di 52 settimane in un biennio mobile.
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità di cassa integrazione ordinaria ammonta all’80% lordo della retribuzione globale.
In ogni caso sono previsti dei massimali che variano di anno in anno.
Per il 2015 gli importi massimi mensili sono:
- 971,71 euro in caso di retribuzione mensile pari o inferiore a 2.102,24 euro
- 1.167,91 euro in caso di retribuzione mensile è superiore a 2.102,24 euro
Con effetto del 1 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2016, tali massimali sono aumentati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Oltre alla Cassa Integrazione Ordinaria, tra gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, esiste anche la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa integrazione in deroga
La Cassa Integrazione in deroga (o Cassa Integrazione Guadagni in deroga) è una forma di ammortizzatore sociale e viene adoperata nei casi in cui non è possibile usufruire della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o Straordinaria (CIGS) come per:
- grandi aziende che hanno superato i limiti per usufruirne della CIGO o della CIGS
- piccole aziende
- attività artigianali
- studi professionali
A chi spetta la cassa integrazione in deroga?
L’integrazione salariale in deroga spetta ai lavoratori che non possono accedere alla CIGO o alla CIGS, compresi i lavoratori in somministrazione. Inoltre può essere adoperata anche per i lavoranti a domicilio e i soci-lavoratori di cooperative.
Per poter avere accesso all’integrazione salariale in deroga bisogna aver lavorato nell’azienda per almeno 90 giorni. Per i somministrati occorre avere un’anzianità nel comparto di almeno 90 giornate lavorative, anche per missioni non continuative e anche con Agenzie per il Lavoro differenti e aziende utilizzatrici diverse.
Come si ottiene?
La procedura per la cassa integrazione in deroga dev’essere avviata dall’azienda. Mentre in caso di lavoratori somministrati sarà l’Agenzia per il Lavoro, con il supporto dell’azienda utilizzatrice, ad attivare la procedura.
A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità di cassa integrazione in deroga ammonta all’80% lordo della retribuzione, ma ha un massimale che viene stabilito di anno in anno. Per il settore della somministrazione l’importo ammonta all’80% della retribuzione e al 100% della contribuzione.
Quanto dura la cassa integrazione in deroga?
La durata viene stabilita da appositi accordi regionali o, in caso di accesso tramite Fondo Bilaterale, dallo specifico regolamento del Fondo.
Il Jobs Act e la cassa integrazione in deroga
A partire dal 31 dicembre 2015, come introdotto dalle nuove misure del Jobs Act la cassa integrazione in deroga non sarà più gestita dalle singole Regioni ma attraverso i Fondi di Solidarietà Bilaterale per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie per le aziende con più di 5 dipendenti.
La costituzione di questi Fondi è obbligatoria per tutti quei settori che non possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Se a fare data dal 1 gennaio 2016 i Fondi di settore non saranno costituiti, l’ammortizzatore sociale in deroga sarà gestito dal Fondo di Integrazione Salariale (già Fondo residuale presso l’INPS) .
Il comparto della Somministrazione ha già un suo Fondo Bilaterale di comparto presso Forma.Temp che è stato costituito con un accordo sindacale il 9 dicembre 2014.
Mobilità
La mobilità è un ammortizzatore sociale rivolto a lavoratori che erano assunti a tempo indeterminato e che perdono il posto di lavoro in seguito a una particolare procedura di riduzione del personale (il cosiddetto licenziamento collettivo).
Le misure previste dalla mobilità hanno come obiettivo quello di agevolare il reimpiego dei lavoratori e di garantire loro il reddito.
Sono previsti tre tipi di intervento a favore dei lavoratori messi in mobilità:
- il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dall’azienda entro 6 mesi dal licenziamento, nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni
- l’iscrizione alle liste di mobilità, che attribuisce al lavoratore disoccupato una posizione di vantaggio sul mercato del lavoro; le aziende che assumono lavoratori in mobilità hanno diritto a sgravi contributivi e a incentivi economici al ricorrere di particolari condizioni
- la corresponsione dell’indennità di mobilità a carico dell’INPS
Chi può ottenere la mobilità
Per poter aver accesso alla mobilità, il lavoratore deve risultare iscritto alle liste di mobilità. Hanno diritto a questa prestazione, dunque, coloro che provengono da aziende che abbiano attivato la procedura di licenziamento collettivo per i casi di cessazione, riduzione, trasformazione dell’attività o del lavoro.
L’indennità di mobilità viene corrisposta ai soli lavoratori in possesso di un contratto continuativo a tempo indeterminato che abbiano maturato un’anzianità aziendale pari o superiore a 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati.
Non tutti i lavoratori inseriti in un’azienda che ha aderito alla mobilità, tuttavia, possono accedervi.
Ad esempio sono esclusi:
- Dirigenti
- Lavoratori con contratto a termine
- Apprendisti
- Lavoratori stagionali o saltuari
- Lavoratori che rassegnano le dimissioni
Come ottenere la Mobilità
La Mobilità va richiesta all’INPS del Comune di residenza presentando il certificato di disoccupazione emesso dal Centro per l’Impiego.
A quanto ammonta
I lavoratori che hanno diritto alla Mobilità e che hanno lavorato almeno 12 mesi (di cui 6 di lavoro effettivo) in un’azienda, possono percepire un’indennità di mobilità, che va richiesta entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro, pena la decadenza.
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell’80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13esima, premi ecc.), entro e non oltre alcuni limiti massimi per l’anno 2015 (primo massimale Indennità mensile lorda pari a 971,71 969 euro, secondo massimale Indennità mensile lorda pari a 1.167,91 1.165 euro). Dal 13° mese l’indennità è pari all’80% dell’indennità mensile lorda, indicata nei massimali indicati.
Quando si interrompe la mobilità
Il disoccupato viene cancellato dalle liste di mobilità perdendone i benefici nei seguenti casi:
• Se rinuncia a un corso di formazione o non lo segue in maniera regolare e completa
• Se rifiuta un’offerta di lavoro che abbia le medesime mansioni del lavoro che svolgeva precedentemente, o che sia omogenea e inquadrata a un retributivo non inferiore del 10% rispetto alle mansioni che aveva prima
• Se rifiuta l’impiego inerente opere e servizi di pubblica utilità
• Se non risponde senza giustificato motivo alle convocazioni del Centro per l’Impiego
• Se si avvale della possibilità di ricevere in un’unica soluzione l’indennità di mobilità
• Se trova un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato
NASpI prende il posto dell’indennità di mobilità ordinaria
La Riforma Fornero (così come poi modificato dal Jobs Act) ha introdotto un nuovo sistema di protezione sociale contro gli eventi che determinano la disoccupazione involontaria, che prevede la corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI.
La NASpI , con effetto dal 1° gennaio 2017, sostituisce l’indennità di mobilità ordinaria.
Così, i lavoratori licenziati nell`ambito di licenziamenti collettivi, dal 31 dicembre 2016 non verranno più collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dal 1° gennaio 2017 in poi, e da tale data sono abrogati gli articoli che disciplinano, rispettivamente, la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Quindi, i lavoratori beneficeranno, se saranno in possesso dei richiesti requisiti assicurativi e contributivi, dell’indennità di disoccupazione NASpI, anche se si tratta di licenziamento collettivo.
Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, che precede la messa a regime del nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, è stato previsto un regime transitorio.
Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, restano invariati i requisiti oggettivi o soggettivi per il diritto all’indennità di mobilità, nonché le regole in materia di prestazione sino ad ora applicate. Nel caso in cui il lavoratore, nel corso della percezione dell`indennità di mobilità, intraprenda una attività di lavoro autonomo o parasubordinato, resta confermato l`obbligo di comunicare all`INPS l`inizio di questa attività, al fine di verificarne la compatibilità e cumulabilità con la percezione della prestazione indennitaria.
L’obbligo non sussiste, invece, in caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata, in quanto il dato viene rilevato dalle denunce Uniemens – Documento informatico Unico in cui transitano i flussi contributivi (DM10) e retributivi (Emens) – del nuovo datore di lavoro.
Durata
Per i lavoratori che vengono collocati in mobilità a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la durata dell’indennità di mobilità viene gradualmente ridotta a seconda di alcuni requisiti:
- età del lavoratore (fino a 39 anni, da 40 a 49, e da 50 in su)
- area del Paese (Centro-Nord e Sud)
Indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è, tra gli ammortizzatori sociali, una misura che ha lo scopo di sostenere, con un sussidio, le persone che hanno perso il lavoro in seguito a licenziamento o termine del rapporto di lavoro. Il Jobs Act (con il decreto legislativo n.22/2015) ha introdotto la NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) in sostituzione di ASpI e Mini-ASpI
NASpI
La NASpI , nuova assicurazione sociale per l’impiego, introdotta dal Jobs Act (è una forma di sostegno al reddito destinata ai lavoratori subordinati rimasti involontariamente disoccupati dopo il 1° maggio 2015.
L’indennità di disoccupazione prevista dalla NASpI:
- spetta a lavoratori con 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e che abbiano almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
- viene calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33
- è pari al 75% della retribuzione media mensile se è minore o uguale a 1.195 euro (per il 2015); se retribuzione media mensile superiore a 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% di questa cifra, sommata al 25% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.195 euro.
- non può superare per il 2015 l’importo di 1300 euro al mese
Scopri di più sulle caratteristiche della NASpI: come ottenerla, come viene calcolata, quando questa indennità di disoccupazione non può più essere percepita
Sostegno al reddito
Le misure di sostegno al reddito intervengono a favore dei lavoratori che perdono il lavoro e si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Le novità introdotte dal Jobs Act con i decreti entrati in vigore nel 2015 portano con sé forme di sostegno al reddito quali NASpI e Asdi.
NASpI
La NASpI, introdotta con il decreto legislativo n.22/2015 del Jobs Act, è la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e si rivolge a quei lavoratori subordinati che sono rimasti involontariamente disoccupati dal 1 maggio 2015. La NASpI sostituisce ASpI e Mini-ASpI.
Altre misure di sostegno al reddito che intervengono a beneficio dei lavoratori sono:
- Cassa integrazione
- Mobilità
Sostegno al reddito per lavoratori in somministrazione
I lavoratori in somministrazione a tempo determinato, disoccupati da almeno 45 giorni, che abbiano lavorato almeno 6 mesi negli ultimi 12 (ove per 6 mesi lavorati si intendono almeno 132 giorni retribuiti nell’ultimo anno) possono usufruire del sostegno al reddito se hanno lavorato con Agenzie per il Lavoro associate a Ebitemp.
Il sostegno al reddito consiste nella corresponsione al lavoratore rimasto disoccupato del contributo una tantum di 700 euro lordi (539 euro netti).
Per ottenere questo contributo, il lavoratore deve inviare a Ebitemp una domanda (con i documenti sottostanti) tramite raccomandata a/r entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti. Per richiedere la prestazione è necessario stampare e compilare il modulo “domanda di sostegno al reddito” e allegare i seguenti documenti richiesti:
• fotocopia codice fiscale
• fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto)
• copia delle buste paga relative ai 12 mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro
• autorizzazione al trattamento dei dati personali
• estratto conto previdenziale rilasciato dall’Inps
La richiesta va inviata esclusivamente a:
Ebitemp – Sostegno al reddito
Corso Vittorio Emanuele II, 269
00186 Roma
I moduli di domanda, con l’elenco degli allegati da inviare, sono anche disponibili presso le filiali delle Agenzie per il Lavoro o presso le sedi di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo.
ASpI, NASpI e Dis-Coll
NASpI e Dis-Coll sono misure che prevedono sostegni economici a favore dei disoccupati. Per poterle percepire, i lavoratori che hanno disoccupati devono impegnarsi a seguire percorsi di riqualificazione professionale e politiche attive.
NASpI
La NASpI, ovvero Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un ammortizzatore sociale a sostegno dei lavoratori rimasti disoccupati introdotto dal Jobs Act (decreto legislativo n.22/2015) (link). Sostituisce l’indennità di disoccupazione precedentemente introdotta dalla Legge Fornero, ovvero ASpI e Mini-ASpI.
A chi spetta la NASpI
La NASpI è dedicata ai lavoratori subordinati, anche apprendisti, che hanno perso il lavoro dal 1 maggio 2015 e hanno:
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate effettivamente lavorate nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione
- Non percepiscono questo ammortizzatore sociale i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, gli operai agricoli assunti a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivo di lavoro stagionale.
Come calcolare la NASpI
La NASpI viene calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Non può superare per il 2015 l’importo di 1.300 euro al mese.
Più precisamente, è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso in cui essa sia inferiore o uguale a 1.195 euro (per il 2015); se la retribuzione media mensile invece supera i 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% di 1.195 euro a cui va sommato il 25% della differenza tra retribuzione media mensile e 1.195 euro.
La NASpI diminuisce del 3% dal quarto mese di fruizione.
Durata della NASpI
Questa indennità viene percepita dal disoccupato mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Da gennaio 2017 ad ogni modo la durata non potrà superare le 78 settimane.
Se il disoccupato trova lavoro con contratto di lavoro subordinato, l’indennità viene sospesa per un massimo di 6 mesi, indipendentemente dal reddito che ne deriva. Allo stesso modo, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma da cui ne derivi un reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TU Imposte, il disoccupato deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività per definire la riduzione dell’indennità.
Come richiedere la NASpI
Il lavoratore deve presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Dis-Coll (Disoccupazione Collaboratori)
La Dis-Coll è rivolto a lavoratori che perdono il posto ed erano assunti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS. In vigore dal 1 gennaio 2015, ha un carattere sperimentale per il 2015.
A chi si rivolge la Dis-Coll a lavoratori:
- con co.co.co e contratti a progetto che perdono involontariamente l’occupazione tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (esclusi sindaci e amministratori) iscritti solo alla gestione separata Inps (la Dis-Coll non si rivolge a chi ha partita Iva e a chi percepisce la pensione)
- con almeno 3 mesi di contributi versati dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione alla data del predetto evento e con 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno 1 mese nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione. Il rapporto di collaborazione deve aver dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un 1 mese di contribuzione.
Come calcolare la Dis-Coll
Questa indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile (reddito imponibile ai fini previdenziali dell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione e dell’anno solare precedente l’evento rapportato al numero di mesi di contribuzione) se lo stesso reddito è inferiore o uguale a 1.195 euro (per il 2015); se reddito medio mensile superiore a 1.195 euro, la Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro a cui si somma il 25% della differenza tra reddito medio mensile e 1.195 euro. Anche in questo caso, come per la NASpI, l’assegno non può eccedere i 1.300 euro al mese. Dal primo giorno del quarto mese di Dis-Coll, l’indennità viene ridotta del 3% per ogni mese.
Durata della Dis-Coll
Il collaboratore disoccupato può percepire questa indennità di disoccupazione per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento. Ad ogni modo, non è possibile percepirla per più di 6 mesi.
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