Contratto a chiamata
Il lavoro a chiamata, detto anche intermittente o job on call, è una tipologia di contratto di lavoro subordinato.
Requisiti
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato solo con lavoratori con meno di 24 anni o più di 55 anni d’età (oltre che per tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi o, in assenza di tali disposizioni, da un decreto del Ministero del Lavoro). Il contratto di lavoro a chiamata può essere anche a tempo determinato.
Limiti temporali
Un lavoratore può svolgere lavoro a chiamata per non oltre 400 giornate in 3 anni solari, limite che tuttavia non si applica nei settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi. Nei casi in cui questo tetto dovesse essere superato, il rapporto di lavoro intermittente vedrebbe la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato.
Caratteristiche del tipo di contratto
Solitamente un datore di lavoro opta per assumere con contratto a chiamata quando non conosce in anticipo la frequenza della prestazione di lavoro. Il contratto di lavoro a chiamata dev’essere stipulato in forma scritta e deve contenere la durata, il luogo e la modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, oltre al preavviso di chiamata da parte del datore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Nel contratto, naturalmente, devono comparire anche il trattamento economico, la modalità e i tempi di retribuzione e le modalità di svolgimento del rapporto.
L’indennità di disponibilità
Il lavoro intermittente può prevedere anche un’indennità di disponibilità: si tratta di una quota che il datore deve corrispondere mensilmente al lavoratore solo nel caso in cui quest’ultimo si impegni a garantire disponibilità a prestare il proprio servizio, in attesa di chiamata. L’importo minimo di questa indennità è fissato dai contratti collettivi di settore e ad ogni modo non può scendere sotto il 20% della retribuzione mensile prevista.
I casi in cui non può essere
stipulato
La normativa introduce anche una serie di divieti all’uso del lavoro a chiamata:
• Per la sostituzione di lavoratori in sciopero
• Per unità produttivi nelle quali, nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi
• Per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
Per conoscere tutti i dettagli inerenti il contratto di lavoro a chiamata, è possibile consultare direttamente la normativa, e nello specifico il D.Lgs. 81/2015.
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