Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come scopo quello di formare i giovani e inserirli nel mondo del lavoro. Come funziona questo contratto? Stipulato in forma scritta, prevede per l’apprendista sia un percorso formativo e l’affiancamento di un tutor aziendale, che una retribuzione. L’apprendista, quindi, oltre a svolgere concreta esperienza di lavoro in azienda, viene anche adeguatamente formato per imparare il mestiere: il piano formativo dev’essere contenuto nel contratto di lavoro.
Nel corso del periodo di formazione, il datore di lavoro non può recedere dal contratto in mancanza di giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato, invece, è possibile recedere con un periodo di preavviso previsto dal CCNL del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può assumere apprendisti, direttamente o indirettamente con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, senza superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e in servizio presso di lui, e può assumere gli apprendisti con un livello di inquadramento fino a due volte più basso rispetto alla categoria spettante.
Il decreto n.81/2015 del Jobs Act sulla revisione delle tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni interviene anche sul contratto di apprendistato.
Esistono tre tipologie di contratto
di apprendistato:
Apprendistato per la qualifica, diploma e specializzazione professionale:
• Per: 15-25enni
• Durata: 3 anni (4 se in possesso di diploma quadriennale professionale)
• Retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro
• Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa
• Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, il contratto di apprendistato può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante
Apprendistato professionalizzante
• Per: 18-29enni
• Durata: 3 anni (5 se il lavoratore è un artigiano, in riferimento al CCNL di settore)
• Può essere stipulato – in deroga ai limiti anagrafici – anche con lavoratori in mobilità e soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione In caso di conferma in servizio del lavoratore al termine del periodo formativo, il datore di lavoro può continuare a versare contributi ridotti per un ulteriore anno (salvo nel caso di disoccupati e lavoratori in mobilità)
• Prevede la possibilità di accedere all’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali. La Regione, entro 45 giorni dall’avvio del rapporto di apprendistato, comunica ai datori di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica
Apprendistato di alta formazione e ricerca
• Per: 18-29enni (con diploma di scuola superiore o professionale)
• Durata e regolamentazione: è rimessa alle Regioni o ad apposite convenzioni
• Prevista una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro
• Incentivi alle assunzioni: esonero dal contributo pari al 41% del massimale mensile dell’AsPi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (escluse dimissioni e recesso) e sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro
• Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte fuori dall’impresa
• Il datore di lavoro deve stipulare con l’istituzione alla quale lo studente è iscritto un protocollo che definisca modalità di formazione a carico del datore, durata e numero di crediti formativi entro un massimo di 60
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