Lavoro in somministrazione2017-03-15T08:53:04+01:00

Lavoro in
somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro è un tipo di rapporto di lavoro triangolare, che prevede cioè:

• Un utilizzatore (azienda),
• Un somministratore (un’Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero)
• Un lavoratore.

L’utilizzatore è il datore di lavoro che si rivolge al soggetto somministratore per avvalersi di lavoratori assunti con contratti lavoro subordinato in somministrazione, che possono essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Nel lavoro in somministrazione, dunque, esistono due diversi contratti:

• il contratto di somministrazione (di tipo commerciale) tra l’utilizzatore e il somministratore
• il contratto di lavoro subordinato tra il somministratore e il lavoratore

Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro presta la sua manodopera a favore dell’utilizzatore e deve osservarne misure e regole come i dipendenti assunti direttamente. Allo stesso modo, ha diritto al medesimo trattamento retributivo e normativo dei lavoratori assunti direttamente dall’utilizzatore, a parità di mansioni.

Le novità del Jobs Act per la
somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione a tempo determinato, a seguito del Decreto Lavoro (prima fase della riforma del lavoro Jobs Act) in vigore da maggio 2014  è caratterizzato dalla acausalità: ovvero, non prevede l’obbligo di inserire la causale, ovvero di indicare la motivazione per cui si utilizza questa tipologia contrattuale.

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Il Jobs Act, inoltre, con le più recenti misure (decreto legislativo n.81/2015) ha introdotto alcune ulteriori novità: innanzitutto ha liberalizzato la somministrazione a tempo indeterminato (detta anche Staff Leasing), eliminando l’indicazione dei settori e delle attività per cui era possibile adoperare questa forma contrattuale. Sempre e solo con riguardo alla somministrazione a tempo indeterminato è stato invece posto un tetto del 20%: questo significa che l’utilizzatore non può inserire in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato una percentuale di lavoratori che vada oltre il 20% degli assunti con contratto a tempo indeterminato. Limite percentuale, questo, che può essere variato dai contratti collettivi.

Per quel che riguarda la somministrazione a tempo determinato, non sono previsti limiti percentuali per l’azienda utilizzatrice nell’inserimento con questa tipologia di contratto, anche se i contratti collettivi possono introdurne, eccezion fatta per quelle categorie di lavoratori cosiddetti svantaggiati, tra cui si annoverano ad esempio lavoratori under 25, over 50 e persone senza diploma.

Somministrazione di lavoro:
quando non si può usare

Il lavoro in somministrazione, incluso quello a tempo indeterminato, non può essere adoperato in questi casi:

• Per sostituire lavoratori che siano in sciopero
• In unità produttive in cui vi sia sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con cassa integrazione (per lavoratori adibiti alle stesse mansioni)
• In unità produttive in cui vi siano stati licenziamenti collettivi di personale con le medesime mansioni nei sei mesi precedenti (divieto che può essere superato per la sostituzione di lavoratori assenti e per contratti di somministrazione di durata iniziale non superiore ai tre mesi)
• In mancanza della valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Per scoprire maggiori dettagli sulla somministrazione di lavoro, sulle sue caratteristiche e sulla legge vigente, puoi consultare direttamente la normativa.

Guarda cosa sta succedendo.